Reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici, di cui all'art.29, c.2, D.lgs. n. 504/95.

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Data:

martedì, 15 ottobre 2019

alcoolici

Descrizione

Si informa che, a far tempo dal 30 giugno 2019, l’art. 13-bis del D.L. n. 34/2019 convertito con L. n. 58/2019, ha ripristinato l’applicazione dell’art.29, c.2, D.lgs. n. 504/95, che prevede l’obbligo di denuncia fiscale e acquisizione della correlata licenza di esercizio per gli operatori esercenti la vendita al minuto o la somministrazione di alcolici. Sono interessati dalla disposizione: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, esercizi di somministrazione (anche in attività di intrattenimento e ricettive), esercizi di vendita a mezzo distributori automatici e somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali, negli spacci interni e nei circoli privati. Per effetto della suddetta disposizione, gli esercenti che hanno avviato l’attività nel periodo dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, in cui era operativa l’esenzione dall’obbligo di denunzia, dovranno adeguare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019, presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, la denuncia di attivazione di esercizio per quanto attiene alla disciplina dell’accisa, mediante lo specifico modello accessibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (https://www.adm.gov.it/portale/modulistica1). Il suddetto obbligo grava anche sugli esercenti che, avendo effettuato la comunicazione per l’avvio dell’attività al SUAP prima del 29 agosto 2017, non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza, per effetto dell’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia. Non sono, invece, assoggettati a tale obbligo gli operatori già in possesso di licenza fiscale al 30 giugno 2019 salvo che, nel periodo di operatività dell’esenzione dall’obbligo di denunzia, siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio, nel qual caso l’attuale gestore dovrà dare tempestiva comunicazione all’Ufficio delle dogane per l’aggiornamento della licenza. Le attività avviate a partire dal 30.6.2019 mediante presentazione della prescritta comunicazione al Suap del comune territorialmente competente, non sono tenute alla presentazione della denuncia all’Agenzia, poiché la tabella A allegata al D.lgs. n. 222/2016, prevede l’assorbimento della denuncia ex art. 29, c.2, D.lgs. n. 504/95 nella comunicazione per l’avvio dell’attività di vendita al minuto o somministrazione da presentare al Suap, che provvederà alla sua trasmissione all’Ufficio delle dogane. Si conferma, infine, l’esclusione dell’obbligo di denuncia per la vendita di alcolici nelle sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere prettamente temporaneo.

Creazione

Inserito sul sito il martedì 15 ottobre 2019 alle ore 10:24:28 per numero giorni 1667

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