LE VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)
Con particolare riferimento alle vendite di fine stagione- saldi estivi e invernali- le recenti modifiche apportate alla Legge regionale 28/1999 hanno disposto che la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Allo stato attuale la Conferenza ha deliberato che le date di avvio dei saldi estivi e invernali sono fissate, rispettivamente, a partire dal primo sabato di luglio e dal primo giorno feriale precedente il giorno dell'Epifania.
A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3, è stato eliminato l'obbligo di comunicazione ai Comuni dell'effettuazione delle vendite di fine stagione (saldi invernali e estivi).
L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori.
ATTENZIONE: ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. n. 27/2004, nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione (saldi) non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
LE VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)
Con particolare riferimento alle vendite di fine stagione- saldi
estivi e invernali- le recenti modifiche apportate alla Legge regionale
28/1999 hanno disposto che la Giunta regionale, in attuazione degli
indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, fissa annualmente le date di
avvio delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto
settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Allo stato
attuale la Conferenza ha deliberato che le date di avvio dei saldi
estivi e invernali sono fissate, rispettivamente, a partire dal primo
sabato di luglio e dal primo giorno feriale precedente il giorno
dell'Epifania.
A seguito dell'entrata in vigore
della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3, è stato eliminato l'obbligo
di comunicazione ai Comuni dell'effettuazione delle vendite di fine
stagione (saldi invernali e estivi).
L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve
renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile
dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio
delle vendite, indicando il periodo e l'osservanza delle modalità di
svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela
dei consumatori (Codice del Consumo al link a fondo pagina).
ATTENZIONE:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999,
introdotto dall'art. 3 della L.R. n. 27/2004, nei trenta giorni che
precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione (saldi)
non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad
oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di
notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
- See more at:
http://www.comune.vigone.to.it/archivio/news/Vendite-di-fine-stagione--Saldi-invernali-5-gennaio--1-marzo-2017_601.asp?q=saldi#sthash.imUbcboU.dpuf
LE VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)
Con particolare riferimento alle vendite di fine stagione- saldi
estivi e invernali- le recenti modifiche apportate alla Legge regionale
28/1999 hanno disposto che la Giunta regionale, in attuazione degli
indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, fissa annualmente le date di
avvio delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto
settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Allo stato
attuale la Conferenza ha deliberato che le date di avvio dei saldi
estivi e invernali sono fissate, rispettivamente, a partire dal primo
sabato di luglio e dal primo giorno feriale precedente il giorno
dell'Epifania.
A seguito dell'entrata in vigore
della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3, è stato eliminato l'obbligo
di comunicazione ai Comuni dell'effettuazione delle vendite di fine
stagione (saldi invernali e estivi).
L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve
renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile
dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio
delle vendite, indicando il periodo e l'osservanza delle modalità di
svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela
dei consumatori (Codice del Consumo al link a fondo pagina).
ATTENZIONE:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999,
introdotto dall'art. 3 della L.R. n. 27/2004, nei trenta giorni che
precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione (saldi)
non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad
oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di
notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
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