Art. 50 - Aventi diritto all'uso.
1. Il diritto alla tumulazione od allinumazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento dei primo concessionario.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. Le Tombe di Famiglia possono essere ereditate nelle forme previste dal Codice Civile in materia di successioni ed eredità.
5. I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.
6. Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.
7. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamente della disponibilità dei loculi concessi.
8. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.
LAssessore ai Servizi Cimiteriali
Giovanni Marchisone
Ufficio Concessioni Cimiteriali:
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Tel. 011 9804269 int. 208
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì 9.00 13.00 e 14.00 17.00
Martedì- Giovedì 9.00 13.00