Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

Riferimento normativo: Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Contenuti: Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Aggiornamento: Tempestivo

Il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto a chiunque allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’accesso generalizzato comporta il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli la cui pubblicazione sia obbligatoria (per i quali è previsto l’accesso civico “semplice”), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del D.Lgs. 33/13 e s.m.i..
L’Amministrazione non è tenuta né a raccogliere e/o procurarsi informazioni di cui non sia già in possesso né a rielaborare dati, dovendosi limitare a rendere disponibili i documenti che li contengono.
L’istanza di accesso generalizzato non richiede motivazione. 
 
Legittimazione soggettiva
L’esercizio dell’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. 
Le istanze non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, in relazione ai quali è richiesto l’accesso. 
 
Modalità di trasmissione della richiesta 
L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD). Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se: 
a) sono sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; 
b) l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; 
c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; 
d) sono trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del CAD, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Le richieste trasmesse per via telematica devono essere inviate al seguente indirizzo: comunevigone@postecert.it
Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente l’ufficio protocollo e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
 
A differenza dell’istanza di accesso civico “semplice”, l’istanza di accesso civico generalizzato va indirizzata all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. Se l’istanza viene presentata ad altro ufficio del Comune, il ricevente provvede a trasmetterla all’ufficio competente nel più breve tempo possibile. 
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la relativa riproduzione su supporti materiali, secondo le tariffe stabilite dalla regolamentazione interna dell’ente. 
 
Soggetti controinteressati 
L’ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione. 
I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all’art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/13 e s.m.i.:
a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. 196/03; 
b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 Costituzione; 
c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 
Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all’Amministrazione comunale (componenti degli organi di indirizzo, dipendenti, componenti di altri organismi). 
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. 
Decorso tale termine, l’Amministrazione comunale provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati. 
 
Procedimento
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, comma 6, del D.Lgs. 33/13) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione). 
In caso di accoglimento, l’ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente quanto richiesto. 
Qualora la richiesta di accesso generalizzato sia stata accolta nonostante l’opposizione del controinteressato, il Responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. In questo caso i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo. 
L’eventuale rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso deve essere motivato con esclusivo riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’art. 5-bis e seguenti del D.Lgs. 33/13.
I limiti “relativi” all’accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che l’Amministrazione deve necessariamente valutare. A tal fine è necessario fare riferimento all’art. 5-bis del D.Lgs. 33/13. 
 
Richiesta di riesame 
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai dieci giorni di cui al comma precedente.
 
Impugnazioni 
Contro la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del RPCT, il richiedente o il controinteressato, nei casi di accoglimento della richiesta, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. 104/10. In alternativa il richiedente o il controinteressato possono presentare ricorso al Difensore Civico Regionale. Qualora si siano rivolti al Difensore Civico Regionale, il termine di cui all’art. 116, comma 1, del CPA, decorre dalla data di ricevimento dell’esito dell’istanza di riesame. In ogni caso il ricorso deve essere notificato anche all’Amministrazione. Il Difensore Civico Regionale si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il Difensore Civico Regionale ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente o il controinteressato e lo comunica all’Amministrazione. Se l’Amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Se l’accesso è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Difensore Civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

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