Come fare
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                        La sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte ad una pubblica amministrazione o a gestori ed esercenti un pubblico servizio non deve essere autenticata (unica eccezione: atti presentati per la riscossione di benefici economici da parte di terzi) e deve essere fatta:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione;
- presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Presso l'anagrafe dunque si autenticano le firme in calce a:
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione);
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati (es. banche, assicurazioni).
Cosa serve
                        Per ottenere l'autentica della firma è necessario esibire un documento di riconoscimento e firmare di fronte al funzionario; In caso di impossibilità a deambulare necessita portare all'Ufficio un certificato medico ed il documento dove verrà apposta l'autentica; successivamente un impiegato addetto si recherà al domicilio per effettuare l'autentica.
                    
                    
                        Quanto costa
                        Tariffe - Costi
- In carta libera : diritti di segreteria € 0,26
- In bollo (la marca da bollo da € 16,00 deve essere prodotta dal richiedente): diritti di segreteria € 0,52
Si riporta, al riguardo, quanto specificato dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno:
In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto all’esenzione, in quanto l’agevolazione non può essere presunta.
L’obbligo a carico dell’Ufficiale di anagrafe consiste nell’indicare espressamente in calce al documento che rilascia, il caso di esenzione dall’assolvimento dell’imposta di bollo, l’uso e l’articolo della tabella all. B del D.P.R. n. 642/1972 o della norma speciale di riferimento.
                    
                    
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