L’accesso agli atti o documentale è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e il Comune di Vigone ne dà attuazione in conformità a tali disposizioni e a quelle del regolamento adottato con deliberazione del Giunta Comunale n. 10 del 01.02.2017.

Cos'è il diritto di accesso agli atti e chi lo può esercitare
È il diritto di prendere visione e ad estrarre copie dei documenti amministrativi.
La domanda di accesso ai documenti amministrativi non è soggetta all'imposta di bollo, salvo il caso in cui sia finalizzata ad ottenere, anziché copia semplice, copia autentica di un documento. In tal caso, permane l'obbligo di bollo sia sulla richiesta di accesso che sulla copia conforme rilasciata. (Direttiva della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi n. 27720/1749 del 28/02/94).
Tale diritto è consentito a chiunque (persona fisica o giuridica) abbia un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto della richiesta di accesso.
Se i documenti richiesti sono relativi allo stato di componenti ambientali non è necessario dimostrare di avere un interesse da tutelare.
La domanda può essere presentata dal soggetto direttamente interessato o da suo delegato; la delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Cosa si può chiedere
È possibile chiedere ogni tipologia di documento amministrativo contenuto su qualsiasi tipologia di supporto del contenuto degli atti.
Non verranno rilasciati documenti che richiedano elaborazione di dati presenti in altre documentazioni.
I documenti possono essere interni o non, relativi ad uno specifico procedimento che siano detenuti dalla pubblica amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale pubblica o privata.

Cosa non è possibile chiedere
Non può essere concesso il diritto di accesso per i seguenti documenti:
- documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti da legge o da regolamenti governativi. Documenti di cui è vietata la divulgazione dal regolamento comunale;
- documenti relativi a procedimenti tributari relativi a terzi;
- documentazione inerente attività del comune diretta all'emanazione di atti normativi generali di pianificazione e programmazione;
- documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psicoattitudinali relative a terzi;
- documenti individuati con deliberazione del comune di cui sia stato vietato l'accesso con provvedimento;
- documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal comune;
- documenti richiesti per categorie generali la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell'operato del comune;
- documenti che riguardino dati sensibili di persone fisiche o gruppi di impresa quando riguardano diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione (ad es. appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti, ecc...). È comunque possibile l'accesso a tali documenti quando questi siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell'art 60 del D.Lgs. 196/03.

Come si presenta la domanda di accesso agli atti e a chi si presenta
ACCESSO INFORMALE: il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, mediante semplice richiesta orale all’ufficio che detiene o che ha formato la documentazione richiesta, se la tipologia di detta documentazione esclude la presenza di altri interessati. La valutazione se permettere l'accesso informale agli atti spetta in questo caso al responsabile dell’ufficio.
ACCESSO FORMALE: nel caso in cui sia necessario compiere valutazione approfondita sull'interesse manifestato dal richiedente per l'accesso agli atti, o sull'eventuale presenza di altri interessati all'esercizio del diritto di accesso, è necessario presentare formale richiesta scritta di accesso agli atti.
La richiesta, firmata dall'interessato e fatta utilizzando l'apposita modulistica (disponibile in allegato a fondo pagina) può essere:
- consegnata personalmente all'ufficio protocollo;
- consegnata mediante delegato, munito di delega in carta semplice con fotocopia di documento di identità del delegante;
- inviata a mezzo servizio postale allegando fotocopia di documento di identità del richiedente;
- per via telematica, esclusivamente mediante propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo comunevigone@postecert.it.
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte. Non verranno prese in considerazione domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l'interesse su cui è fondato il diritto di accesso agli atti.

Quanto tempo ci vuole per l'evasione della richiesta di accesso
Nel caso in cui la documentazione di cui si richiede l'accesso agli atti è in pubblicazione all'Albo Pretorio il rilascio di copie e l'esame della documentazione è immediatamente soddisfatta.
Nel caso di richiesta di accesso informale, la stessa, viene soddisfatta immediatamente senza particolari formalità.
Nel caso di richiesta di accesso formale, la stessa viene soddisfatta entro 30 giorni dalla richiesta, fatti salvi i casi di sospensione o di differimento.
In ogni caso il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire antro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Decorso tale periodo il procedimento viene archiviato e l'interessato deve presentare nuova richiesta.
Il rilascio e la visura dei documenti sono subordinati al pagamento delle seguenti tariffe:
Spese di ricerca:
- documenti prodotti negli ultimi cinque anni € 3,00;
- documenti prodotti da più di cinque anni € 10,00;
Spese di visura:
- per ogni pagina € 0,10;
Spese di riproduzione:
- per ogni facciata formato A4 € 0,10;
- per ogni facciata formato A3 € 0,20;
Spese di spedizione:
- a mezzo del servizio postale a carico del destinatario;
- a mezzo posta elettronica gratuito;
- a mezzo fax: per ogni facciata formato A4 € 0,50;

Cosa si deve fare in caso di rigetto della richiesta di accesso agli atti
Nel caso vi sia rigetto della domanda di accesso agli atti o nel caso di diniego implicito per la decorrenza dei termini di risposta da parte dell'amministrazione, nonché in caso di differimento del diritto di accesso, è possibile fare ricorso al TAR del Piemonte. Il ricorso può essere presentato personalmente e non è necessario l'ausilio di difensore.

Quali sono le norme che regolano il diritto di accesso
Legge 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo"

Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 1 febbraio 2017 "Regolamento contenente misure organizzative per assicurare il diritto di accesso civico e di accesso civico generalizzato".
 

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